Considerazioni sul 3° mandato presidenziale di Ennio Falsoni
Di : Luigi Merlini
Come
sapete, ieri abbiamo finalmente deciso di pubblicare anche noi la
risposta di Roberto Fragale in sua difesa dalle accuse di slealtà
nei confronti della federazione, incautamente lanciategli dal
Presidente Falsoni all’interno di una “lettera aperta” pubblicata
sul sito federale, per poi negargli la possibilità di difendersi e
rispondergli, osservando il legittimo “diritto di replica” sullo
stesso sito…
Questa nostra pubblicazione, nonostante sia stata l’ultima
rispetto a tutti gli altri siti di informazione telematici
(francamente, essendo nota la nostra vicinanza e simpatia per
Roberto Fragale ne volevamo rimanere fuori) sembra abbia generato
qualche polemica proprio per il fatto della suddetta vicinanza ed
amicizia che ci lega a quello che è stato il nostro ideatore, primo
fondatore e per lungo tempo il principale collaboratore. Notata
questa disparità di giudizio, vorremmo quindi chiarire come i nostri
interventi sono e saranno sempre strettamente ed esaustivamente
informativi, oltre al fatto che non parteggiamo né per l’uno, né per
l’altro. Proprio per questo motivo e per informare in maniera più
esaustiva possibile, sono stato incaricato dalla Redazione di far
luce in maniera trasparente per i nostri affezionati lettori sulla
questione.
Per evidenziarci e dimostrarci innanzitutto al di sopra delle
parti come ogni qual volta interveniamo in questioni politiche, ho
quindi pensato bene di inserire per prima cosa la lettera di accuse
di Ennio Falsoni (VEDI:
http://www.ilguerriero.it/codino_2012/vari/fikbms_05.htm ) e poi
naturalmente per diritto di replica, la difesa e risposta di Fragale
(VEDI:
http://www.ilguerriero.it/codino_2012/vari/fikbms_07.htm ).
dichiarandomi pronto fin da adesso ad inserire qualunque altro
intervento di qualunque altra persona volesse rispondere o
intervenire sulla vicenda.
Sembra che la questione più importante ed interessante della sua
risposta, sia il fatto che Fragale dice al Presidente Falsoni che
secondo il vecchio statuto federale (ma che lui reputa tutt’ora in
vigore sino a che l’Assemblea Federale non approva il nuovo) il
Presidente non possa candidarsi per un terzo mandato completo
consecutivo, secondo quanto recita questo articolo dello statuto
FIKBMS deliberato dalla Giunta Coni il 16.12.2011 a pag. 19 con art.
23.13 :
durata del mandato art. 23.13
- Comma 1) Il Presidente dura in carica
quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico
e può essere eletto per due mandati consecutivi.
- Comma 2) Chi ha ricoperto la carica per
due mandati consecutivi non è immediatamente
rieleggibile. In tal caso è consentito un terzo
mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni e un giorno per causa
diversa dalla dimissione volontaria.
- Comma 3) Per l’elezione a due mandati
consecutivi, il Presidente uscente candidato è
comunque confermato qualora raggiunga una
maggioranza non inferiore al 55% dei voti
validamente espressi.
- Comma 4) qualora il Presidente uscente
non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55%
dei voti ed in presenza di almeno altri due
candidati, verrà effettuata contestualmente una
nuova votazione alla quale il Presidente uscente non
potrà concorrere salvo il caso in cui abbia
conseguito la maggioranza assoluta dei voti
presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una
nuova assemblea a cui il Presidente uscente non
potrà candidarsi.
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Proprio su questo articolo mi dicono, i due si erano confrontati
in Consiglio. Pare che Ennio Falsoni affermasse che l’articolo in
questione che avete letto, recitasse scritto ben “chiaro” che poteva
candidarsi per il 3° mandato, ma che doveva raggiungere il 55% dei
voti essendo la terza candidatura consecutiva, malgrado le
precedenti due complete. Roberto Fragale invece, pare gli facesse
notare che i commi seguenti di un articolo, specificano meglio i
commi precedenti e che quindi tale dicitura si riferisce soltanto al
caso in cui uno dei due mandati precedenti non sia giunto a naturale
compimento dei quattro anni e solo nel caso uno dei due precedenti
non avesse superato la durata di due anni e un giorno (oltre la
metà) per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Argomentando
inoltre… che altrimenti sarebbe stata inutile la norma, visto che
con il 51% dei voti avrebbe potuto partecipare alle seguenti
votazioni e quindi la possibile candidatura alla presidenza, non
avrebbe teoricamente potuto avere mai fine.
Successivamente, pare che (mi dice ancora Roberto Fragale) il
Presidente abbia informato il Consiglio sul fatto che il Coni aveva
modificato alcune “piccole” ed ininfluenti cose nei suoi principi
fondamentali e che quindi chiedeva alle federazioni ed discipline
sportive associate (il caso nostro) di uniformarvisi. Due le
possibilità presentate dal presidente… nella pirma si indiceva una
Assemblea straordinaria nel corso dello stage di Cattolica, ma lo
sconsigliava… nella seconda, che caldeggiava vivamente, si
incaricava il Commissario Ad Acta di attuare le modifiche allo
statuto, per poi votarlo nel corso dell’assemblea elettiva.
Ovviamente, mi dice Roberto Fragale, lui ed alcuni altri Consiglieri
erano favorevoli all’assemblea straordinaria, ma Ennio Falsoni
insistendo sul fatto che erano modifiche dovute, assolutamente
marginali e che soprattutto non modificavano per niente la
“struttura” dello statuto (mi specifica ancora Roberto Fragale,
persino scrivendolo in email inviate a tutti i Consiglieri) è
riuscito a convincere la maggioranza del Consiglio, consentendogli
di inviare una lettera di incarico al Commissario Ad Acta per
attuare le marginali modifiche dovute.
Roberto Fragale naturalmente ha chiesto di discutere in Consiglio
il contenuto della lettera di incarico al Commissario Ad Acta (visto
che forse la si inviava proprio a nome del Consiglio) e dato che gli
negava rispondendogli che non si era tenuti a farlo, ma che era
compito della sola Segreteria e Presidenza, Roberto Fragale mi dice
che tenne a precisare in Consiglio, temeva si volesse attuare delle
modifiche anche e proprio a quell’articolo, diffidando dal farlo e
riscuotendo assicurazioni in tal senso.
All’arrivo del nuovo statuto in Consiglio, modificato dal
Commissario Ad Acta secondo incarico presidenziale, questo statuto…
riguardo alla durata del mandato recitava a pag. 18 art. 23.13 :
durata del mandato art. 23.13
- Comma 1) Il Presidente dura in carica 4 anni
corrispondenti la quadriennio olimpico e può essere
eletto per due mandati consecutivi.
- Comma 2) Chi ha ricoperto la carica per due
mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile,
“se non nei casi e alle condizioni di seguito indicate”.
E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei
due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
- Comma 3) “In deroga in quanto previsto dai
precedenti commi”, per l’elezione successiva a due o
più mandati consecutivi, il Presidente uscente
candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza
non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
- Comma 4) Qualora il Presidente uscente non
raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei
voti validamente espressi, ed in presenza di almeno due
candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova
votazione alla quale il Presidente uscente non potrà
concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso
diverso, si dovrà convocare una nuova assemblea a cui il
Presidente uscente non potrà candidarsi.
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ADESSO QUINDI… FORSE SI COMPRENDE MEGLIO IL SIGNIFICATO DELLA
RISPOSTA DI ROBERTO FRAGALE AL SUO PRESIDENTE.
Roberto Fragale mi dice che alcuni Consiglieri fecero subito
notare l’incongruenza tra quanto assicurato e quanto invece
accaduto... ma mi confida anche che il Presidente, in un impeto
d’ira strappo’ letteralmente i fogli di mano al Consigliere Carlo
Di Blasi facendolo quasi cadere dalla sedia e impedì di proseguire
oltre nell’esamina e lettura del testo dello statuto modificato.
Mi dice ancora Roberto Fragale che alcuni consiglieri gli hanno
quindi subito richiesto di vedere l’intero testo dello statuto…
sentendosi rispondere in un primo tempo che lo avrebbero visto
all’assemblea elettiva (quando sarebbe stato chiesto agli associati
di votarlo ed accettarlo, per renderlo legale)… poi si è parlato di
settembre… e poi infine dopo molte altre richieste, lo si è
finalmente reso noto sul sito federale come era giusto che fosse.
Mi dice inoltre Roberto Fragale che successivamente abbia chiesto
fosse resa nota la lettera di incarico inviata al Commissario Ad
Acta… e si sia sentito rispondere che non esisteva nessuna lettera
di incarico.. e che anzi, questa sua richiesta “assurda” palesasse
la sua non conoscenza dei regolamenti federali… poi invece in
ultimo, mi dice sempre Roberto Fragale, che il Presidente si sia
sentito in dovere di mostrarla per discolparsi dalle ipotetiche
accuse che pensava gli potessero essere rivolte.
Ma non solo… ad onor del vero e della giustizia, mi dice ancora
Roberto Fragale che il Presidente abbia mostrato una dichiarazione
del CONI che dice il Commissario Ad Acta abbia operato a sua totale
discrezione, non sottostando alle richieste di nessuno e che l’abbia
persino messa sul sito federale a dimostrazione della sua estraneità
e innocente trasparenza.
A questo punto… dico io… (proprio per voler fare l’avvocato del
diavolo e non certo per voler accusare qualcuno) bisognerebbe vedere
lo statuto che il Commissario ad Acta ha ricevuto per operare ed
aggiungere i nuovi principi del Coni, per essere completamente
sicuri che nessuno potesse avanzare ipotetiche illazioni sul conto
di nessun altro.
Ma credo basterebbe interrogare il Commissario Ad Acta proprio su
questo punto specifico, in maniera che chiarisca lui personalmente
come sono andate le cose e perché possa aver cambiato una regola
così “sostanziale” che ne modifica una importante norma
“strutturale” e non richiesta espressamente dagli associati.
Roberto Fragale mi dice che Ennio Falsoni afferma che il Coni
richiede espressamente di inserire questa precisa formula, contenuta
all’interno dei suoi nuovi principi fondamentali che detta a tutte
le federazioni. Quindi… secondo voi cosa ho fatto? Mi sono procurato
l’ultimo testo circa i principi fondamentali del coni per le
federazione ed ho voluto verificare se quanto dettomi corrispondesse
nella realtà ed ho scoperto una cosa a mio avviso sorprendente.
QUESTO E’ L’ULTIMO TESTO CIRCA I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CONI
PER LE FEDERAZIONI E DSA A CUI CHIEDE DI UNIFORMARSI:
Deliberazione n. 1458 Consiglio Nazionale Coni del 2 febbraio 2012,
con Approvazione PCM 7 giugno 2012
Questo è il link dove si può liberamente controllare ciò che ho
scoperto:
http://www.formia.coni.it/fileadmin/Documenti/Regolamenti_circolari/Principi_Fondamentali_FSN__DSA_delibera_1458_CN_del_2-2-2012.pdf
A PAGINA 10 TROVERETE L’ARTICOLO 7.2 CHE RIGUARDA L’ELEZIONE DEL
PRESIDENTE FEDERALE:
7.2. Elezione del Presidente federale
Comma 1. Il Presidente federale, anche in caso di
ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti.
Comma 2. Nell’ipotesi prevista dall’art. 16, comma 4, del D.
Lgs. n. 15/2004, qualora il Presidente uscente non raggiunga alla
prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti
validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati,
verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il
Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia
conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Comma 3. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova
Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
SEMBREREBBE QUINDI NON SI PARLI DI 3 O PIU’ MANDATI, MA SI PARLA
PERO’ DI UNA BEN PRECISA IPOTESI… QUELLA PREVISTA DALL’ART. 16 COMMA
4 DEL D.LGS. N° 15/2004… IN CUI SI DOVREBBE RAGGIUNGERE IL 55% DEI
VOTI…
SONO SICURO VI CHIEDERETE QUAL’E’ L’ART.. 16, comma 4, del D. Lgs.
n. 15/2004 ? Io sono andato a cercarlo:
QUESTO ARTICOLO, RISULTEREBBE ESSERE UNA MODIFICA FATTA AL
PRECEDENTE ARTICOLO 16 DEL 1999 E LO SI PUO’ FACILMENTE TROVARE
PRESSO QUESTO LINK:
http://www.bml.firenze.sbn.it/normativa/cd leggi 2004/d lgs
15-2004-riforma CONI.pdf
A PAGINA 6, TROVIAMO IL MOTIVO DELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO
AVANZATA DA FRAGALE:
L'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate). -
COMMA 1. Le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del principio di democrazia interna,
del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte
di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con
l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
COMMA 2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione
del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano
in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
COMMA 3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi
la carica di Presidente non e' immediatamente rieleggibile alla
medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
E' consentito un terzo
mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.
COMMA 4. Per
l'elezione successiva a due o piu' mandati consecutivi, il
Presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una
maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti
validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalita' per lo
svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato
non raggiunga il quorum richiesto.
COME SI PUO’ VEDERE E VERIFICARE (fatti salvi i precedenti commi
e specificando ancora meglio il caso del comma 3) PREVEDE
ESATTAMENTE QUANTO INDICATO DAL VECCHIO STATUTO… E QUANTO QUINDI
AVREBBE DOVUTO ESSERE IN QUELLO NUOVO, PERCHE’ A QUANTO “PARREBBE” I
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CONI PER LE SUE FEDERAZIONI E DSA NON
PREVEDONO AFFATTO CI SIA INSERITA LA DICITURA “in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi” CHE INVECE TROVIAMO NEL NUOVO STATUTO
MODIFICATO DAL COMMISSARIO AD ACTA:
il nuovo Statuto modificato, prima recita giustamente il comma 3:
<<e’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno
per causa diversa dalle dimissioni volontarie.>>
Ma poi recita:
<< “in deroga a quanto previsto dai precedenti commi”… per
l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente
uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non
inferiore al 55% dei voti validamente espressi>>
QUINDI A QUESTO PUNTO ANCH’IO COME ROBERTO FRAGALE MI CHIEDO
PERCHE’ E’ STATO INSERITA LA DICITURA … “IN DEROGA A QUANTO
PREVISTO DAI PRECENDENTI COMMI”… SE A QUANTO PARREBBE INVECE, I
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CONI PER LE SUE FEDERAZIONI E DSA NON LO
PREVEDONO AFFATTO?
Ecco che allora, pare il Consigliere Roberto Fragale abbia
chiesto chiarimenti al Presidente Ennio Falsoni, ma parrebbe che
questo non abbia saputo rispondergli, se non con un invito a
rivolgersi agli esperti del Coni, confermando che lui ne è del tutto
all’oscuro e che è il proprio Coni che richiede obbligatoriamente il
suo inserimento a causa dei nuovi principi fondamentali dettati alle
federazioni.
Ecco concluso il mio articolo informativo sulla vicenda… non
credo di aver offeso o accusato nessuno, ma ho puntualmente e
cronologicamente scritto i fatti che mi sono stati riportati dalla
persona citata e dimostrato palesemente attraverso questa ricerca
mediatica, i motivi che mi inducono ad attendere le risposte che gli
esperti del Coni daranno a Roberto Fragale, visto che nessun altro
in federazione è stato in grado di spiegare questa apparentemente
grave incongruenza, tra ciò che viene detto e ciò che sembra invece
essere.
State tranquilli… vi terrò informati! |